Art. 10.
(Cancellazione dall'albo).

      1. Il consiglio regionale dell'ordine, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, pronuncia la cancellazione dall'albo in caso di:

          a) rinuncia da parte dell'iscritto;

          b) esercizio di libera professione in situazione di incompatibilità;

          c) accertata mancanza anche di uno solo dei requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 8;

          d) perdita del godimento dei diritti civili;

          e) condanna penale conseguente a reati connessi con le attività professionali di cui alla presente legge, ovvero condanna penale, passata in giudicato, a pena

 

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detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo;

          f) cessazione dell'attività professionale da almeno cinque anni.

      2. Il consiglio regionale dell'ordine pronuncia la cancellazione dopo avere sentito l'interessato, salvo in caso di irreperibilità o nel caso di cui alla lettera a) del comma 1.