1. Il consiglio regionale dell'ordine, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, pronuncia la cancellazione dall'albo in caso di:
a) rinuncia da parte dell'iscritto;
b) esercizio di libera professione in situazione di incompatibilità;
c) accertata mancanza anche di uno solo dei requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 8;
d) perdita del godimento dei diritti civili;
e) condanna penale conseguente a reati connessi con le attività professionali di cui alla presente legge, ovvero condanna penale, passata in giudicato, a pena
f) cessazione dell'attività professionale da almeno cinque anni.
2. Il consiglio regionale dell'ordine pronuncia la cancellazione dopo avere sentito l'interessato, salvo in caso di irreperibilità o nel caso di cui alla lettera a) del comma 1.